pag. 5 Informazioni sulle Aste Giudiziarie revisione
del 10/11/2002
Una guida per saperne di più sul mondo
delle aste
di GIANLUCA BERTANI
(avvocato in Milano)g.bertani@messina-bottinelli.it
Il diritto processuale ed alcune leggi speciali prevedono che,
a fronte di determinate situazioni debitorie, l'autorità
giudiziaria proceda, d'ufficio ad impulso di un creditore, la
vendita forzata dei beni - sia mobili sia immobili - di proprietà
del soggetto debitore.
Ove si debba procedere alla vendita di beni immobili, la relativa
disciplina è dettata dagli artt. 555 e segg. del cpc e
dagli artt. 108 e segg. della Legge Fallimentare.
LE ESECUZIONI IMMOBILIARI
Si tratta della procedura promossa, avanti il G.E. (Giudice dell'Esecuzione)
del Tribunale del circondario in cui insiste l'immobile, dal creditore
munito di titolo esecutivo, che ha eseguito il pignoramento dei
beni immobili di proprietà del debitore esecutato. Entro
novanta giorni dalla notifica del pignoramento al debitore, il
creditore procedente deve presentare in Cancelleria l'istanza
di vendita dell'immobile pignorato e la relativa documentazione
ipotecaria e catastale.
Successivamente il giudice dell'esecuzione nomina un CTU, (Consulente
Tecnico d'Ufficio) scegliendolo tra gli ingegneri, Architetti
o geometri iscritti ad un apposito albo ed incaricandolo di redigere
una perizia di stima dell'immobile, solitamente assegnandogli
un termine di novanta giorni.
Sulla scorta degli elementi conoscitivi forniti dal CTU, il Giudice
emette l'ordinanza di vendita dell'immobile, fissando il giorno
dell'incanto e determinando le modalità per parteciparvi.
Di tale provvedimento, il cancelliere dà pubblicamente
affissione del bando d'asta all'albo del Tribunale e pubblicazione
del medesimo su determinati organi di stampa.
Ove l'incanto risultasse deserto per mancanza di offerte d'acquisto,
il giudice fissa nuovi esperimenti d'asta ribassando il prezzo
base, se del caso, fino ad un quinto del valore dell'immobile.
I lettori devono sapere però che non sempre, una volta
iniziata la procedura esecutiva, è certa la vendita dell'immobile.
Infatti, gli adempimenti necessari per addivenire all'incanto
sono lunghi e laboriosi e talvolta dal pignoramento all'asta trascorrono
alcuni anni. In questo periodo l'esecutato ha la possibilità
di pagare i propri debiti ovvero chiedere la conversione del pignoramento
In tali casi il giudice estingue l'esecuzione ovvero sospende
l'asta.
IL FALLIMENTO
Anche nel fallimento è previsto un iter analogo a quello
dell'esecuzione. Tale procedura riguarda gli imprenditori che
si trovano in stato di insolvenza e nei confronti dei quali il
creditore non abbia potuto o saputo trovare soddisfazione del
proprio credito altrimenti.
Questa particolare forma di liquidazione del patrimonio dell'imprenditore
prende avvio dall'istanza di fallimento che il creditore presenta
presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale nel quale ha
sede l'azienda debitrice. Successivamente un giudice appositamente
delegato dal Presidente del Tribunale sente le ragioni del fallendo
e ne riferisce al collegio, riunito in camera di consiglio.
Ove ne sussistano i presupposti il Tribunale, con sentenza, dichiara
il fallimento dell'imprenditore, nomina il giudice delegato ed
il curatore. Il curatore, che è una figura non prevista
nel tradizionale processo d'esecuzione, ha, tra l'altro, il compito
di procedere alla liquidazione di tutte le attività del
fallimento. Deve, infatti, con l'ausilio di un cancelliere e di
uno stimatore, procedere all'inventario dei beni mobili del fallito
ed alla successiva vendita di questi e degli eventuali beni immobili.
Le regole che disciplinano tali vendite sono analoghe a quelle
previste per il processo di esecuzione.
LA VENDITA IMMOBILIARE CON INCANTO
È il sistema di vendita più diffuso nei Tribunali
ed è adottato sia per le procedure fallimentari sia per
quelle esecutive.
A tale asta possono partecipare tutti i cittadini (o le società)
ad eccezione del debitore. Per prendere parte alla gara, gli aspiranti
acquirenti debbono presentare un'istanza in bollo da Euro 10,33,
nel rispetto del termine stabilito dal giudice nell'ordinanza
di vendita e/o nel bando d'asta (solitamente entro le ore 12.00
del giorno precedente la vendita) Si deve anche allegare alla
medesima domanda, un importo pari al 10% del prezzo base a titolo
di cauzione ed altro, pari al 13% o 20%, a seconda che si tratti
di fabbricati o di terreni. Tale cauzione, deve essere depositata
solitamente con assegni circolari non trasferibili, intestati
alla cancelleria E.I. del Tribunale.
Raccomandiamo di verificare preventivamente tali modalità,
poiché esse variano da Tribunale a Tribunale a seconda
delle diverse prassi adottate, dalla natura della vendita (se
esecutiva o fallimentare) e dell'imposta da applicarsi (IVA o
imposta proporzionale di registro).
Nell'istanza l'offerente dovrà indicare, oltre alle proprie
generalità e codice fiscale, la residenza e se questa è
ubicata fuori dal circondario del Tribunale, bisognerà
che sia indicato un domicilio sito nell'ambito territoriale dell'ufficio
giudiziario. Se trattasi di soggetti coniugati bisognerà
indicare il regime patrimoniale vigente tra i coniugi. Se trattasi
di società bisognerà allegare il certificato di
iscrizione al registro delle imprese (CCIM) nonché i poteri
conferiti al legale rappresentante che comparirà davanti
al giudice.
Infine bisognerà indicare il numero della procedura, la
data dell'udienza, il lotto relativamente al quale si intende
concorrere, il nome del giudice procedente e gli estremi dei titoli
rappresentativi dei depositi delle somme necessarie per partecipare
all'asta.
L'istanza va quindi presentata nella Cancelleria del giudice o
presso lo studio del notaio delegato all'incanto.
Nel giorno stabilito, gli offerenti devono personalmente comparire
davanti al giudice e pronunciare a voce la propria offerta. Decorsi
tre minuti dall'ultima offerta (più elevata) senza che
altri abbiano offerto di più, il giudice aggiudica provvisoriamente
l'immobile.
L'OFFERTA DI SESTO
Nei dieci giorni successivi all'aggiudicazione provvisoria, chiunque
può formulare un'offerta di acquisto che però deve
superare di almeno un sesto il valore raggiunto nell'incanto.
Tale offerta ha la caratteristica di essere irrevocabile, se non
decorso un determinato termine. Il verificarsi di questo evento
provoca la paralisi dell'aggiudicazione precedente ed impone al
giudice la necessità di fissare una nuova asta, questa
volta senza incanto.
Il nuovo bando d'asta 'in grado di sesto" propone la vendita
dell'immobile in questione ad un prezzo base ottenuto dalla somma
del valore di aggiudicazione aumentato di un sesto ed inviterà
gli eventuali ulteriori interessati all'acquisto a presentare
offerte migliorative rispetto al prezzo come sopra determinato.
Nel caso di pluralità di offerenti il giudice determinerà
in udienza l'entità degli scatti in aumento ed infine aggiudicherà
definitivamente l'immobile a chi ha fatto l'offerta più
alta.
L'offerta di aumento di sesto, deve essere accompagnata da un
deposito a titolo di cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Si rammenta infine che se l'aggiudicatario definitivo non versa
il prezzo nel termine stabilito dal giudice nell'ordinanza di
vendita, sarà dichiarato decaduto e gli sarà confiscata
la cauzione. Si procederà quindi alla cosiddetta "vendita
in danno" e se da tale incanto si ricaverà una somma
che unita alla cauzione confiscata, è inferiore a quella
realizzata nella precedente vendita, l'aggiudicatario inadempiente
sarà condannato al pagamento della differenza tra il prezzo
realizzato nella vendita in danno e quello della prima asta.
IL DECRETO DI TRASFERIMENTO
E il provvedimento del Giudice mediante il quale il diritto reale
subastato è trasmesso dal debitore esecutato che lo possiede,
all'aggiudicatario definitivo che così ne diviene il nuovo
titolare. Esso è l'equivalente del rogito notarile nella
compravendita tra privati. Con tale decreto il giudice ordina
la cancellazione di tutte le iscrizioni ipotecarie e di tutte
le trascrizioni di pignoramento gravanti sul bene nonché
di lasciarlo libero da chiunque lo occupi senza titolo.
Il decreto di trasferimento è soggetto a voltura catastale
e a trascrizione nei registri di pubblicità immobiliare.
LA VENDITA SENZA INCANTO
È una diversa forma di asta che consente all'offerente
di vedersi aggiudicare l'immobile in via definitiva, senza offrire
la possibilità ad altri soggetti di proporre l'aumento
di sesto. Allorché l'interessato viene a conoscenza della
vendita giudiziaria di un immobile può proporre un'istanza
d'acquisto del medesimo purché il prezzo offerto sia pari
o superiore a quello di stima.
Nell'istanza, oltre alla consueta cauzione pari al 10% deI prezzo
offerto, l'aspirante acquirente dovrà indicare il termine
di validità dell'offerta, il tempo e le modalità
di pagamento e la descrizione dell'immobile oggetto della vendita.
A fronte di tale istanza il giudice fissa un'udienza di comparizione
delle parti per discutere della proposta. In caso di accoglimento
della proposta il giudice può procedere alla vendita, ma
se vi sono più offerenti si farà luogo ad una gara
tra i medesimi. Quindi il bene sarà aggiudicato al miglior
offerente.
Per partecipare ad un'asta
Cosa fare
Verificare in Cancelleria le esatte modalità per redigere
la domanda di partecipazione all'incanto. Richiedere copia della
perizia di stima. E' infatti in questi documenti che l'immobile
è descritto sotto ogni aspetto.
Prima di decidere se acquistare un'immobile all'asta è
opportuno conoscere se esso è in regola con la normativa
edilizia; se sussistano abusi e se siano sanabili e con che spese.
Tali informazioni che riguardano la regolarità edilizio-urbanistica
e catastale, di norma sono evidenziate nella relazione del CTU.
La perizia ci permette di conoscere anche se l'immobile è
occupato e a che titolo; se ci sono delle spese condominiali arretrate
non pagate. Inoltre la perizia ci permette di conoscere se se
ci sono e quali siano le formalità pregiudizievoli gravanti
e a quanto ammonta il costo per la loro cancellazione; quale sia
l'attuale stato di conservazione, le finiture etc.; se vi è
un custode; se è possibile visitare il fabbricato ed ogni
altra utile informazione.
