Suggerimenti pag. 3

 

pag. 3 revisione del 14/02/2009

1) Indicazioni utili per i debitori in caso di immobili messi all'asta per atto giudiziario

Dal foglio di avvertenze per il debitore, del Tribunale di Monza 


AVVERTENZE PER IL DEBITORE
I Vostri creditori hanno chiesto di vendere gli immobili pignorati di Vs. proprietà ,allo scopo di pagare i Vs. debiti.
COSA ACCADRA' ORA: I1 Tribunale ha già nominato un perito per valutare i beni pignorati di Vs. Proprietà.
II Perito, prima di iniziare le sue operazioni, Vi darà avviso con raccomandata. Una volta effettuata la stima, il Perito
depositerà la sua relazione, che sarà discussa alla udienza già fissata con il provvedimento che è allegato a questo avviso. A
quella udienza sarà inoltre fissata la data della vendita, in genere a circa 4-6 mesi di distanza dalla udienza.
Se il Tribunale dovesse constatare che il debitore, con il suo comportamento, intende fare ostruzionismo alla vendita (es.
rifiutandosi di far visitare l'immobile ai possibili acquirenti, o minacciandoli o altro), potrà disporre la nomina di un custode
giudiziario e, ove sia opportuno, l'immediato sgombero dell'immobile (anche prima della vendita, dunque).
Attenzione: in caso di pignoramento di quote di immobili, il Tribunale può decidere di vendere tutto il bene (quindi anche la
parte dell'altro comproprietario non debitore), attribuendo poi all'altro proprietario la sua parte del ricavato della vendita.
COSA CONVIENE FARE: Se siete in grado di pagare i debiti di tutti i creditori che hanno chiesto la vendita, anche
eventualmente in 9 rate, è necessario contattare immediatamente gli Avvocati dei creditori, segnalando questa disponibilità.
Tenete conto che saranno poste a vostro carico anche le spese di procedura e di Avvocati dei creditori, che aumentano via via
con il procedere del tempo: è pertanto Vs. interesse muovervi subito. Ad esempio, se riuscite a segnalare la disponibilità al
pagamento prima che il Perito faccia la perizia, risparmierete il compenso al professionista (che può arrivare anche al 2% del
valore dei Vs. Immobili); se evitate di arrivare alla fissazione della vendita, risparmierete le spese di pubblicità, che possono
giungere anche a 3.000.000 e più per ogni udienza di vendita fissata, oltre agli onorari degli Avvocati.
Non è necessario che abbiate immediatamente la disponibilità a pagare il debito o a iniziare il pagamento delle rate: se la
proposta è seria e se i creditori lo consentono, è possibile concordare un rinvio della vendita, per darvi il tempo di reperire il
danaro e di iniziare a pagare.
Per pagare in 9 rate; è necessario disporre di una somma pari ad un quinto dei debiti; fare quindi una istanza al giudice,
indicando le modalità di pagamento. Per maggiori particolari, è possibile chiedere informazioni in Cancelleria o agli Avvocati
dei creditori, che hanno tutto l'interesse a agevolare eventuali pagamenti in via bonaria.

Se siete in grado di pagare solo una parte dei vostri debiti, è necessario proporre -a tutti i creditori che partecipano alla
Vendita- un accordo, secondo le vostre disponibilità. Un accordo potrebbe prevedere ad esempio una riduzione del capitale
e/o degli interessi, in misura varia (e che dipende da molteplici fattori: valore del bene pignorato, serietà della proposta, tempi
di pagamento ecc.) ed anche, eventualmente, una dilazione dei pagamenti. I creditori in genere sono disponibili ad esaminare
proposte serie, anche a costo di una decurtazione del proprio credito.
Se non siete in grado di pagare nulla, è addirittura preferibile che cerchiate voi un acquirente, in maniera tale da evitare che, di
asta deserta in asta deserta, il valore del bene scenda (ad ogni asta andata deserta, il prezzo per la successiva asta potrebbe
essere ribassato anche del 20 per cento); ciò specie se il valore degli immobili è superiore al valore dei debiti. Se infatti, una
volta venduto l'immobile e pagati i creditori, residua parte del prezzo, essa Vi sarà restituita: e tale parte sarà tanto maggiore
tanto più si sarà venduto il bene ad un buon prezzo.
In alcuni casi intervengono ad acquistare l'immobile dei parenti dei debitori (il debitore in quanto tale non può partecipare
all'asta); in tali casi potrebbe sembrare conveniente lasciare andar deserta una o più aste, per far sì che i parenti comprino ad
un prezzo inferiore. E' però da tenere presente che gli immobili sono venduti, già in prima asta, ad un prezzo inferiore a quello
di mercato, e ciò per vari motivi (ad esempio le maggiori tasse di trasferimento); e che il Tribunale prevede oggi forme di
pubblicità che si sono rivelate molto efficaci. Vi è dunque il rischio concreto che già in prima asta l'immobile sia acquistato, da
terzi: e ancora maggiori probabilità che sia venduto nelle aste immediatamente successive.
IN OGNI CASO: Ogni trattativa deve essere iniziata e ogni richiesta di rinvio della vendita devono essere formulate
ALMENO QUATTRO MESI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA VENDITA, prima che sia pubblicato l'annuncio
di vendita sul Corriere della Sera. Prima di questa data, i magistrati saranno disponibili, nei limiti delle legge e delle richieste
del creditore, a agevolare il debitore con opportuni rinvii (sempre che le proposte siano serie) e a concedere la dilazione di 9
mesi nell'eventuale pagamento. Si rammenta che non è necessario iniziare a pagare subito, al momento della proposta: questa
può anche prevedere un inizio dei pagamenti posticipato.
Se invece richieste di rinvio o di rateazione saranno fatte DOPO CHE SIA STATO GIÀ PUBBLICATO L'ANNUNCIO
SUL CORRIERE DELLG SERA, IL GIUDICE NON CONCEDERÀ DI NORMA ALCUN RINVIO, e negherà, di
regola, la dilazione in 9 mesi. Ciò perché, una volta pubblicato l'annuncio sui giornali, il Tribunale si è impegnato a vendere: e
ogni rinvio della vendita verrebbe dunque a creare gravi disservizi ai possibili interessati all'acquisto.
ATTENZIONE: QUALSIASI TRATTATIVA DEVE ESSERE CONDOTTA CONTEMPORANEAMENTE CON
TUTTI I CREDITORI CHE PARTECIPANO AL PROCESSO: basta infatti che un solo creditore chieda la vendita perché
la procedura prosegua. Ciò ANCHE SE I CREDITORI HANNO INIZIATO SEPARATAMENTE, ciascuno con un proprio
fascicolo, il procedimento per vendere: infatti tutti i procedimenti contro lo stesso debitore vengono automaticamente riuniti,
senza avvisare il debitore, e diventano dunque una cosa sola, con la conseguenza che anche un solo creditore, se non
d'accordo, può far vendere i beni, anche se gli altri abbiano rinunciato (come è già più volte successo).